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Advocacy

Stiamo attenti ai bosgni degli Anziani. Ecco il testo dell'Avv. Franchi con cui si collabora qualche volta affiancando la Confconsumatori.

I Comuni e le Case di cura convenzionate non possono più chiedere la restituzione delle rette di ricovero delle persone affette dal morbo di Alzheimer È ormai da lungo tempo che ci occupiamo delle rette di ricovero degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, sostenendo che le norme in materia, in primo luogo l'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", siano di cristallina chiarezza nell’escludere che ai parenti, figli o nipoti, possa essere richiesto alcunché. Oggi si deve esaminare un’altra analoga questione: se gli enti pubblici o le case di cure convenzionate possano far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero di una persona affetta dal morbo di Alzheimer. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, statuendo che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Con l’effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. La vicenda decisa dalla S.C. prendeva le mosse da una domanda di restituzione, avanzata dai figli di una persone malata di Alzheimer, di quanto versato al Comune a titolo di quota sociale per la degenza in RSA. Nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Treviso il Comune, da parte sua, aveva chiesto la condanna dei tenuti agli alimenti al pagamento della retta. Quel giudice aveva dato torto ai figli, perché –a suo avviso- “le prestazioni fornite alla persona degente in RSA –malata di Alzheimer- avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell'ipotesi di indigenza della persona assistita”. La Corte d'appello di Venezia ha riformato la sentenza, dando invece ragione ai familiari della persona degente. Secondo i giudici di appello infatti, “la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della Z., gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio.”Il Comune ricorreva allora in Cassazione rilevando che la Corte d'Appello non aveva tenuto in debito conto le determinazioni comunali e regionali sulla ripartizione delle quota, sanitaria e sociale: “La pretesa dell'ente territoriale a ben vedere si fonda principalmente sulla scindibilità delle prestazioni di natura sanitaria effettuata nei confronti della paziente ricoverata da quelle poste a carico del Comune e quindi, di natura meramente assistenziale, virtualmente recuperabili mediante azioni di rivalsa.”. La Cassazione si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer, affermando che quando ci sono condizioni di salute che richiedono una «stretta correlazione» tra «prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Sevizio sanitario nazionale», non «vi è luogo per una determinazione di quote nel senso invocato dal Comune di Carbonera». Una simile distinzione tra gli aspetti della cura e quelli dell'assistenza, spiega la Suprema Corte, «presuppone una scindibilità delle prestazioni» che non ricorre nell'ipotesi dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una «stretta correlazione» di prestazioni sanitarie e assistenziali, con «netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria».Inutile che il Comune abbia fatto presente che la giunta comunale si era adeguata alla Regione che suddivide il budget in quote giornaliere di spesa sanitaria rimborsabile, ad esclusione dei costi di assistenza. Per la Cassazione, in fatto di sanità la legge che più conta «è il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana».La Corte, che sul punto ha confermato una decisione precedente, è partita dall’assunto dell'esigenza di un'interpretazione che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana:“In tale quadro, ed alla luce del principio affermato, in linea generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sé ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del 1983, art. 30 deve effettuarsi, per altro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale” Tale interpretazione è in linea con quanto indicato dal D.P.C.M. 8 agosto 1985 soprattutto laddove al punto 1 definisce attività di rilievo sanitario quelle – che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo –“ .Sottolinea la Corte di Cassazione che il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come “ambito inviolabile della dignità umana ed è di per sé ostativo a qualsiasi azione di rivalsa”. Se ne deduce pertanto che nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti di pazienti e, soprattutto, dei parenti di questi ultimi, dal momento che nella patologia del morbo di Alzheimer, se non sono inscindibili le attività socio assistenziali da quelle sanitarie e la cura dei pazienti, deve essere considerata di rilievo totalmente sanitario e, quindi, -si cita ancora la sentenza -“trattasi di prestazioni totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale”. Importantissima anche la decisione della S.C. relativamente alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai parenti dell'assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché -si cita ancora la sentenza –trattasi “(indiscutibilmente) di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale…….”. Arrivati a questo punto della trattazione, devono esaminarsi le conseguenze della sentenza. Ovunque sia o sia stato ricoverato il malato, a meno che lo stesso non avesse preferito una casa di cura privata non convenzionata, nulla può essere a lui richiesto o ai suoi figli se deceduto. Lui o gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni. E chi è il debitore? A chi, in altri termini, può essere chiesta la rifusione? Il Comune se il ricovero è o era presso una RSA comunale, la casa di cura convenzionata se la persona affetta da Alzheimer si trova o trovava in una di queste strutture Mai comunque il Servizio Sanitario Nazionale, che è solo il soggetto tenuto al pagamento del ricovero e nei confronti del quale devono rivalersi il Comune o la casa di cura. Un ultimo problema riguarda il giudice competente per territorio, davanti al quale promuovere eventuali causa di restituzione. Siamo del parere che, essendo il malato un consumatore, sia invocabile il c.d. foro del consumatore, con l’effetto che l’azione andrà esercitata davanti al Tribunale del luogo dove egli risiede, magari – perché no? -, versandosi al cospetto di un giudizio che non richiede una istruzione con il rito semplificato di cui all’art. 702 bis c.p.c. avv. Giovanni Franchi E DOPO TUTTO QUESTO PENSATE CHE SIA ACCADUTO QUALCHE COSA? Intanto abbiamo sentito in una trasmissione pubblica, dall’assessora del comune di Trieste, che trattasi di una sentenza emanata non a sezioni riunite.(!) Pertanto si applica a quel caso e basta. Come se i giudici decidessero NON in base alle leggi. Un pensiero un po’ a coté. Mi sa che poi….. sentiremo presto “che i giudici prendono troppo potere”. Meglio però non affrontare i problemi per tempo!! Così stanno le procedure a disfavore dei cittadini. Peccato. A.D. “InEuropa”

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